Ufficio di riferimento: Servizio Tributi 

Info e Contatti

Descrizione Procedimento

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore l’Imposta Unica Comunale, di cui una componente è la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati avviati allo smaltimento. Il nuovo tributo sostituisce, pertanto, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Il nuovo tributo TARI, non soggetto all’applicazione dell’IVA, è distinto in utenze domestiche e non domestiche.

Effettuare la dichiarazione di apertura/variazione/chiusura TARI

Quando si presenta la dichiarazione?

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

MODELLO DICHIARAZIONE TARI PDF

Chiedere l'esenzione relativa al versamento della tassa sui rifiuti (TARI)

Non sono soggetti alla tariffa:

  • le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate
  • i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi
  • le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione.

In questi ultimi tre casi, per ottenere l'esenzione occorre presentare apposita domanda.

MODELLO DI RICHIESTA ESENZIONE TARI PDF

TARI – REGOLAMENTI

Con delibera di Consiglio del 20/05/2014, n. 16 è stato approvato il regolamento I.U.C. 2014.
Con delibera di consiglio del 29/04/2016, n. 10 è stato modificato il regolamento I.U.C., componente TARI.
Con delibera di consiglio del 30/07/2020, n. 31 è stato approvato il regolamento TARI 2020.
Con delibera di consiglio del 24/06/2021, n. 26 è stato approvato il regolamento TARI 2021.
Con delibera di consiglio del 20/12/2022 , n. 57 è stato approvato il regolamento TARI 2022.

TARI – TARIFFE

Con delibera di Consiglio del 20/05/2014, n. 18 sono state approvate le tariffe TARI 2014.
Con delibera di Consiglio del 15/06/2015, n. 25 sono state approvate le tariffe TARI 2015.
Con delibera di Consiglio del 29/04/2016, n. 14 sono state approvate le tariffe TARI 2016.
Con delibera di Consiglio del 23/02/2017, n. 6 sono state approvate le tariffe TARI 2017.
Con delibera di Consiglio del 27/12/2017, n. 69 sono state approvate le tariffe TARI 2018.
Con delibera di consiglio del 27/12/2018, n. 54 sono state approvate le tariffe TARI 2019.
Con delibera di consiglio del 28/12/2020, n. 53 sono state confermate le tariffe TARI 2020.
Con delibera di consiglio del 24/06/2021, n. 27 sono state approvate le tariffe TARI 2021.
Con delibera di consiglio del 28/04/2022, n. 26 sono state approvate le tariffe TARI 2022.
Con delibera di consiglio del 26/04/2023, n. 17 sono state approvate le tariffe TARI 2023.

TARI – Compostaggio aerobico

Il Regolamento TARI, art. 28 prevede per le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico, una riduzione pari al 10% della parte variabile della tariffa TARI.
Per ottenere la riduzione occorre presentare apposita, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e della documentazione attestante l’acquisto o il possesso del composter, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'ufficio tributi del Comune.
L’istanza produce i propri effetti a decorrere dalla data di presentazione ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell’attività di compostaggio.
Non possono richiedere la riduzione i cittadini che praticano il compostaggio sull'orto sociale.
La riduzione è concessa solamente al nucleo familiare affittuario o titolare di un diritto reale sul terreno ove si pratica il compostaggio. Una sola compostiera può intercettare il rifiuto umido al massimo di tre nuclei familiari.

TARI – Agevolazioni utenze domestiche

Il Regolamento TARI, art. 31 prevede per le utenze domestiche una serie di agevolazioni per i seguenti casi:
- soggetti portatori di patologie;
- contribuenti aventi un ISEE inferiore a € 8.265,00 o precettori del reddito/pensione di cittadinanza e, infine, per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico e un valore ISEE inferiore a € 20.000,00.
Per ottenere l’agevolazione per i portatori di patologie, la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, unitamente alla bolla di accompagnamento della fornitura del materiale sanitario (pannoloni);
Per i contribuenti che richiedono l’agevolazione in base alla fascia ISEE, il termine è il 31 marzo di ogni anno.

TARI – Riduzioni utenze non domestiche

Per le riduzioni TARI relativamente alle utenze non domestiche consultare il Regolamento TARI, artt. 7 – 11.

COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nella Legge n. 147/2013 e successive modificazioni.
Per tali servizi è prevista una tariffa commisurata in base alle seguenti modalità:
• per le utenze domestiche in base alle superfici immobiliari (abitazioni, cantine, box, solai, ripostigli etc.) e ai componenti del nucleo familiare;
• per le utenze non domestiche sulla base di coefficienti relativi alla potenziale produzione di rifiuto prestabiliti dalla legge connessa alla tipologia di attività per la superficie assoggettabile a tariffa.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Vengono invece escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Quanto al soggetto tenuto al pagamento, la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
La base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI. Per l'applicazione della TARI sono confermate le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In sede di accertamento il comune, per le unità immobiliari, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo il D.P.R. n. 138 del 1998 che ha stabilito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria.
Il versamento della TARI va effettuato secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

DICHIARAZIONE

I soggetti obbligati e i soggetti responsabili del pagamento della tariffa devono presentare entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del Comune. La denuncia deve essere redatta su appositi modelli tramite lo sportello telematico polifunzionale presente sul sito del comune di Ranica (Modello dichiarazione TARI utenze domestiche, Modello dichiarazione TARI utenze non domestiche)
La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare ogni variazione.

Bando per l'assegnazione dei posteggi liberi del mercato comunale del venerdi