Info generali

  • valido fino al 5 dicembre
  • Nuove misure restrittive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore fino al 5 dicembre 2020. coprifuoco alle 22 e nelle zone rosse lockdown di 15 giorni. Pubblicate anche le FAQ del Governo

Le norme con valenza nazionale

All’intero territorio verranno applicate le seguenti norme:

  • limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5, intervallo orario entro il quale sarà necessario comprovare lo spostamento, per ragioni di lavoro, necessità o salute, attraverso un’autocertificazione;
  • serrata per mostre e musei;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie, ad eccezione delle attività di laboratorio da svolgere in presenza;
  • attività in presenza per le scuole dell’infanzia (asili), primarie e secondarie di primo grado (medie), dove tuttavia permane l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni di età;
  • saracinesche abbassate, nelle giornate sia festive che prefestive, per le medie e grandi strutture di vendita (centri commerciali), tranne farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • riempimento limitato al 50 per cento della capienza su mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale;
  • saracinesche giù per bar e ristoranti dalle 18, con previsione della possibilità di restare aperti per il pranzo della domenica;
  • sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte dei concorsi (pubblici e privati, comprese procedure di abilitazione all’esercizio delle professioni) a esclusione delle ipotesi in cui la valutazione dei candidati debba essere effettuata, in modo esclusivo, su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
  • chiusura dei corner giochi e scommesse presso bar e tabaccherie;
  • consentiti soltanto gli eventi e le competizioni (riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
  • confermata la raccomandazione, già contenuta nei precedenti provvedimenti, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, se non per esigenze lavorative, di studio o per motivi di salute.

Regioni a livello 4 (zone rosse)

  • Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, ma anche all’interno del territorio stesso, salve le ipotesi di necessità e urgenza.
  • Serrata per i negozi al dettaglio, ad eccezione di generi alimentari, farmacie, edicole.
  • Serrata per i mercati di generi non alimentari.
  • Chiusura attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22,00, quella con asporto, ma con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto.
  • Consentito svolgere, in forma individuale, attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina.
  • Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
  • Sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
  • Attività scolastica in presenza per asili, primaria e prima media.
  • Restano aperte le attività inerenti servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).
  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

Regioni a livello 3 (zone arancioni)

  • Divieto di ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza), consentiti solo gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e nei limiti in cui la stessa risulta consentita, con conseguente possibilità di rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza.
  • Vietato ogni spostamento in un comune differente da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering e della ristorazione con consegna a domicilio.

FAQ - zona rossa

il Governo ha pubblicato le risposte alle domande e ai dubbi più frequenti.

Consultale sul sito del Governo....il link è in fondo alla pagina