Info generali

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  • Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con il decreto legge n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La domanda deve essere presentata all’Inps entro il termine perentorio del 30 giugno 2020 attraverso il sito www.inps.it  autenticandosi con PIN/SPID almeno di livello 2/CNS (Carta Nazionale dei Servizi)/CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure tramite i servizi offerti dai Patronati.

 

REQUISITI

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti (articolo 82, commi 2, 3 e 6):

  1. a) residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  2. b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio;
  3. c) un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) inferiore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro: - per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro); - in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
  4. d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

 

INCOMPATIBILITÀ

Il REm non è compatibile

  • con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
  1. a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  2. b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse
  3. c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza

 

IMPORTO DEL BENEFICIO

L’importo mensile del REm è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.

L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro mensili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti

 

DURATA DEL BENEFICIO

Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il REm è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda (se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020).