Tiziana Serlenga

Ruolo : Segretario Generale

Il segretario comunale è presente sino dalla legge n. 2248 del 1865 che lo configurava come un dipendente comunale nominato e licenziato dal Consiglio dell’ente, che ha subito molteplici modifiche (di cui la più rilevante è quella di cui agli artt. 52 e ss. Della L . n. 142/90), oggi disciplinato dalla legge 18 agosto 2000 n. 267.

Inizialmente dipendente del Comune, poi dello Stato, successivamente pubblici funzionari dipendenti in via esclusiva da una Agenzia autonoma preposta alla gestione del relativo albo, dotata di soggettività giuridica di diritto pubblico (ora soppressa); attualmente (01.01.2011) funzioni sono attribuite al Ministero dell'Interno al quale il segretario comunale è legato da un rapporto organico.
A ciò è appena il caso di aggiungere che il segretario comunale è oggi fortemente legato al Sindaco del Comune, il quale ne dispone, intuitu personae, non soltanto la nomina (di durata pari al mandato elettivo del Sindaco), ma anche la revoca (seppure in tal caso con forti limitazioni, richiedendosi un’apposita delibera di giunta nonché altre garanzie a tutela del segretario).
Tanto accennato come premessa, occorre ora esaminare alcune delle (molteplici) funzioni attribuite al proprie comunale (come ultimamente novellate dalla L. n. 127/97, art. 17 commi da 67 ad 86).
Tali funzioni vengono oggi pressoché interamente disciplinate dagli articoli 97 e ss. della L. n. 267/00 (anche se si deve tenere presente che: “l’art. 97 è una disposizione aperta, che permette di attribuire al segretario comunale altri compiti particolari, oltre a quelli contemplati espressamente nello stesso enunciato” – T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 4 maggio 2005, n. 715).
In virtù delle suddette norme, al segretario comunale sono attribuiti “compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa” (ciò che esclude le consulenze di ordine tecnico) degli organi dell’ente (ossia Giunta e Consiglio) “in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti ?” (tra le molte pronunce sul punto: Cass., Sez. lav., 23 agosto 2003, n. 12403).
A livello nazionale, alla suddetta funzione se ne affianca un’altra, apparentemente omogenea, consistente in un’attività “consultiva, referente e di assistenza“ alle riunioni del Consiglio e della Giunta (ex comma 4 dell’art. 97 L. n. 267/00).
Prescindendo, come anticipato, dalle altre attribuzioni proprie del segretario comunale, interessa soffermarsi sulla natura delle summenzionate funzioni di collaborazione ed assistenza al fine di stabilire sino a che punto possa spingersi l’ausilio che il segretario comunale è chiamato a fornire.
Anzitutto ed in via generale, può senza dubbio affermarsi che si tratta di compiti aventi carattere di garanzia (del resto, assistenza significa: “aiuto che si presta con una serie di interventi diretti”), affinché l’attività dell’ente possa dispiegarsi nell’interesse del buon andamento, considerata necessaria ed indispensabile che impone una valutazione sulla scelta degli strumenti giuridici e procedurali relativi all’intera attività dell’ente (in tal senso: Cass., n. 12403/03 cit.).
Sempre in termini generali, viene osservato che l’assistenza deve essere esercitata “in via permanente su tutta l’attività dell’ente” e non soltanto relativamente ai problemi strettamente giuridici, ma anche con riferimento ai problemi amministrativi “ come l’osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità nell’esercizio dei compiti istituzionali dell’ente” (“L’Ordinamento comunale”, AA. VV., Milano, 2005, p. 584 e ss.): ciò che induce a richiamare i cd. controlli gestionali interni di economicità ed efficienza di cui all’art. 97 Cost.