Info generali

  • 05/27/2024 - 05/27/2025

Con l’entrata in vigore della L.R. n. 12 marzo 2008, n.3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", l’istituto della comunicazione preventiva per l’esercizio di unità di offerta sociali ha sostituito l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali, così come disciplinata dall’articolo 50 della legge regionale n. 1/86, "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia", abrogata dalla L.R. n. 3/2008.

In particolare, l’articolo 15 "Modalità di esercizio delle unità di offerta" della L.R. n. 3/2008 prevede espressamente che: "L’esercizio delle strutture relative alle unità di offerta della rete sociale di cui all’articolo 4, comma 2 è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al Comune e all’Ats competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali".

I Centri Ricreativi Diurni per minori (CRE O CRD) sono tra le unità d’offerta normate ai fini della presente autorizzazione.

Per tale ragione in ipotesi di apertura o riapertura dei Centri Ricreativi Diurni per minori (CRE O CRD), si chiede alle SS.LL. di presentare al Comune scrivente entro 15 giorni dall’apertura, la comunicazione preventiva per l’esercizio di unità di offerta sociali per i Centri Ricreativi Diurni per minori (CRE O CRD) – anno 2024, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata.

La comunicazione deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Ranica esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf all’indirizzo comune.ranica@pec.regione.lombardia.it

 


A tal fine si precisa che:
- il modulo A deve essere utilizzato solo in caso di riapertura dell’esercizio delle attività dei CRE anno 2024 con medesime caratteristiche;
- il modulo B deve essere utilizzato solo per la presentazione della C.P.E. con le modalità previste dalla d.g.r. n.1254 del 15.2.2010 qualora ricorra almeno uno dei seguenti casi:
✓ le unità d’offerta siano state oggetto di modifiche strutturali;
✓ i gestori di unità d’offerta che abbiano già funzionato, decidano di utilizzare per il corrente anno sedi diverse/nuove;
✓ i gestori avviino il CRD per la prima volta.


N.B: si precisa che il modulo B deve essere utilizzato anche nei casi in cui l’ente gestore abbia aperto nel 2023 il CRD, ma non abbia chiesto o ottenuto alcuna autorizzazione da parte del Comune.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il Settore V al n. 035.479019/22 ovvero via mail a settore5@comune.ranica.bg.it