Ufficio di riferimento: Servizio Tributi 

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Descrizione Procedimento

Allo scopo di avviare il decentramento fiscale è stata istituita l'addizionale comunale all'irpef, dal periodo d'imposta 1999.
L'addizionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.
Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali nell'anno di riferimento, è dovuta l'irpef.
I contribuenti soggetti all'addizionale comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'irpef stessa.

L'addizionale comunale all'irpef è articolata in due aliquote distinte:

  • una, di compartecipazione (fissata con decreti dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, da emanarsi entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale comunale si riferisce) ed uguale per tutti i Comuni. Per l'anno 2005 questa aliquota non è stata determinata e, quindi, non è dovuta alcuna addizionale di compartecipazione comunale;
  • un'altra, variabile da Comune a Comune, perché rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento, con un incremento massimo dello 0,2% annuo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'elenco dei comuni che hanno deliberato l'addizionale è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella sezione dedicata alla Fiscalità Locale

COME SI PAGA L'ADDIZIONALE

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale comunale all'irpef è determinata dai sostituti d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi e trattenute in un numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre dell'anno successivo, oppure alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo di imposta.


Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso il contribuente deve individuare il Comune al quale accreditare il versamento (quello nel quale aveva il domicilio fiscale il 31 dicembre dell'anno precedente al pagamento delle addizionali).


Attenzione: gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Pertanto, il contribuente che ha variato il proprio domicilio dal 2 novembre dell'anno precedente al pagamento dell'imposta, deve, ai fini dell'addizionale, fare riferimento al Comune nel quale aveva il domicilio prima di tale data.

N.B.: Ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni ad eccezione di quelli eventualmente già deliberati entro il 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto n. 281 del 28 agosto 1997.

PROSPETTO ADDIZIONALE IRPEF

 

Anno

Aliquota

Delibera n°

Organo

Data

Prot. lettera

Soglia esenzione redditi inferiori

1999

0,2

8

C.C.

19.02.1999

   

2000

0,3

19

C.C.

14.02.2000

3072/2000

 

2001

0,3

7

C.C.

18.01.2001

2419/2001

 

2002

0,3

258

C.C.

27.12.2001

1849/2002

 

2003

0,3

218

C.C.

05.12.2002

1255/2003

 

2004

0,3

219

C.C.

11.12.2003

1578/2004

 

2005

0,3

222

C.C.

09.12.2004

520/2005

 

2006

0,3

29

C.C.

19.02.2006

3383/2006

 

2007

0,3

12

C.C.

08.03.2007

 5002 / 2007

 

2008

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   

2009

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   

2010

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   

2011

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   

2012

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   

2013

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   
2014

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   
2015

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   
2016

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   
2017

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   
2018

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   
2019

0,3

12

C.C.

08.03.2007

   
2020

0,5

50

C.C.

20.12.2020

  € 10.000,00
2021

0,5

2

C.C.

15.01.2021

  € 10.000,00
2022

0,5

6

C.C.

24.2.2022

  € 10.000,00
2023

0,5

4

C.C.

09.02.2023

  € 10.000,00