Con delibera di Consiglio del 30.07.2020 n. 29 è stato approvato il regolamento IMU 2020
Con delibera di Consiglio del 09.02.2023 n.3 sono state approvate le aliquote IMU anno 2023
Con delibera di Consiglio del 24.02.2022 n.7 sono state approvate le aliquote IMU anno 2022
Con delibera di Consiglio del 15.01.2021 n.3 sono state approvate le aliquote IMU anno 2021
Con delibera di Consiglio del 30.07.2020 n.30 sono state approvate le aliquote IMU anno 2020
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il MEF ha pubblicato la Circolare N. 1/DF del 17 febbraio 2016 , in cui chiarisce i requisiti, i dettagli e l'applicazione del Comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile.
Per "immobile" deve intendersi un immobile ad uso abitativo ("laddove la norma richiama in maniera generica l'immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo").
Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l'abitazione principale (massimo 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7).
Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei due risulti essere abitazione principale del proprietario.
La riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.
Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate compilando il modello 69 (istruzioni Modello 69 ). Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.
Un contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se dalla data di stipula del contratto il comodato si è protratto per almeno quindici giorni del mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo.
Esempi di contratto scritto e registrato:
Per i contratti verbali in essere al 1 gennaio 2016, per i quali non c'è l'obbligo di registrazione per legge, la registrazione risulta invece essere uno dei requisiti necessari per poter usufruire della riduzione del 50 per cento della base imponibile ai fini IMU.
Il MEF, con nota prot. n. 2472 del 29 gennaio 2016 , ha chiarito che devono essere registrati entro il 1° Marzo per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016.
Per usufruire della riduzione della base imponibile, è necessario effettuare la registrazione di tali contratti all'Agenzia delle Entrate entro il 1° marzo 2016 compilando il modello 69 in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato” (istruzioni Modello 69 ).
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
Per poter beneficiare delle agevolazioni sopra riportate il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al comune tramite apposita Dichiarazione su modello ministeriale.
Per l’anno 2016 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2017.
L’imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree edificabili) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) ad eccezione dI
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), l’imposta è dovuta dal soggetto che utilizza l’immobile (locatario finanziario).
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi del precedente anno , il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote approvate e pubblicate sul sito del Ministero
Il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato in due rate scadenti rispettivamente:
Resta ferma la possibilità di versare l’imposta in unica soluzione entro il 16 giugno.
I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, prestando attenzione ad indicare correttamente i codici tributo sotto indicati, al fine di garantire il corretto pagamento dell’imposta dovuta.
L’importo minimo totale annuo dell’imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento, corrisponde a € 12,00=.
CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24
Il CODICE ENTE per il Comune di Ranica, da indicare nel mod. F24 è: H176
Descriizione | Codice tributo Comune | Codice Tributo Stato |
IMU - Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze | 3912 | --- |
IMU - Terreni | 3914 | --- |
IMU – Aree edificabili | 3916 | --- |
IMU – Altri fabbricati | 3918 | --- |
IMU – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (Il versamento deve essere effettuato allo Stato utilizzando l’aliquota standard dello 0,76%, mentre l’importo dell’IMU derivante dalla differenza tra l’aliquota deliberata dal Comune pari allo 0,85%e l’aliquota dello 0,76% è versato al Comune di ubicazione degli immobili) | 3930 | 3925 |
IMPORTANTE: al fine di agevolare il calcolo dell’imposta IMU, è messo a disposizione all'inizio di questa pagina, un calcolatore automatico che permette di effettuare anche la stampa del relativo mod. F24 compilato.
Il ravvedimento operoso permette al cittadino di sistemare la sua posizione contributiva applicando sanzioni ridotte rispetto a quelle derivanti da un accertamento effettuato d’ufficio.
Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 01/01/2017 anticipato al 01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 133 e sono state introdotte rilevanti novità per quanto riguarda il ravvedimento operoso, riassunte nella tabella sottostante:
Termine temporale | Sanzione |
Ravvedimento Sprint Nei primi 14 giorni dal termine previsto per il pagamento |
sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo (es. per i primi 14 gg di ritardo la sanzione da applicare è pari al 1,40 % dell'imposta da versare (0,1 per 14 giorni) |
Ravvedimento Breve Dal 15° al 30° giorno dal termine previsto per il pagamento |
1/20 del minimo (1,5% dell'imposta da versare) |
Ravvedimento Medio Dal 31° fino al 90° giorno dal termine previsto per il pagamento |
1/18 del minimo (1,67% dell'imposta da versare) |
Ravvedimento Lungo Dal 91° giorno all'anno dalla violazione o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’ anno in cui è stata commessa la violazione |
1/8 del minimo (3,75% dell'imposta da versare) |
Sull'imposta da regolarizzare si calcolano gli interessi legali annui con maturazione giornaliera applicando il tasso dello 0,2 a decorrere dal 01 gennaio 2016.
Gli interessi dovuti si calcolano dalla data di scadenza del pagamento fino alla data in cui viene effettuata la regolarizzazione.
Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:
2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)
2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014 "Modifica del saggio di interesse legale." - GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)
I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Restano ferme le disposizioni sul Modello Unico Informatico (M.U.I.) e le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
Per qualsiasi chiarimento o informazione sarà a disposizione l’ufficio tributi
(tel. 035 479016 – e mail: tributi@comune.ranica.bg.it)