Info generali

  • entro il 31 dicembre
  • Assegno temporaneo per i figli minori a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 concesso dall’Inps, ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.

L’assegno temporaneo è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ogni figlio minore di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

La misura, finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità, è stata adottata in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):

  • lavoratori autonomi
  • disoccupati
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri
  • titolari di pensione da lavoro autonomo
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

REQUISITI

Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ( ISEE minorenni)

L’assegno è compatibile con le attuali misure assistenziali a sostegno della famiglia e col Reddito di Cittadinanza.

COME FARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:

  • portale web di INPS accedendo tramite le proprie credenziali
  • Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021.

In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

Per favorire la diffusione delle informazioni relative all’assegno temporaneo, l’INPS ha elaborato del materiale illustrativo.