Coloro i quali non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo e-mail possono farne richiesta inviando una e-mail su uno dei seguenti indirizzi, indicando i dati anagrafici e il codice fiscale dei contribuenti per i quali si richiede il modello F24:
oppure attraverso
Visto il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria dovuta dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, il servizio di stampa dei modelli F24 presso lo sportello del cittadino verrà effettuato solo su appuntamento. Coloro i quali desiderano avere il modello F24 cartaceo, perché non provvisti di indirizzo e-mail o perché impossibilitati a recarsi presso l’ufficio comunale, potranno richiederlo telefonicamente e ritirarlo dalla propria cassetta postale. Un nostro volontario provvederà a distribuirli gratuitamente.
Per le richieste telefoniche si prega di contattare i numeri di telefono nei seguenti giorni:
Scadenze pagamento IMU:
ACCONTO 16 giugno 2021
SALDO 16 dicembre 2021
Pagamento in unica soluzione 16 giugno 2021
IMMOBILI |
ALIQUOTA |
Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. |
6,00 ‰ |
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. |
5,00‰ |
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557 |
0,00‰ |
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
0,00‰ |
Terreni agricoli |
0,00‰ |
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (non esenti) |
8,60‰ |
Aree fabbricabili |
8,60‰ |