Data la situazione di emergenza sanitaria dovuta dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, il Comune di Ranica trasmetterà tramite e-mail i modelli F24 della nuova IMU a coloro che ne faranno richiesta all’ufficio tributi attraverso i seguenti recapiti e-mail:
oppure attraverso
Per le richieste telefoniche si prega di contattare i numeri di telefono nei seguenti giorni:
Si informa che per quest’anno il servizio di stampa dei modelli F24 presso lo sportello del cittadino non verrà effettuato. Coloro i quali desiderano avere il modello F24 cartaceo, perché non provvisti di indirizzo e-mail, potranno richiederlo telefonicamente e ritirarlo dalla propria cassetta postale. Un nostro volontario provvederà a distribuirli gratuitamente.
Scadenza pagamento SALDO IMU – 16 dicembre 2020
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote IMU deliberate per l’anno 2020
IMMOBILI |
ALIQUOTA |
Abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. |
6,00 ‰ |
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. |
5,00 ‰ |
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557 |
0,00‰ |
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
0,00‰ |
Terreni agricoli |
0,00‰ |
Unità immobiliari censite nelle categorie catastali catastale C1, C2 e C3, che sono state costrette a sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i seguenti requisiti: - immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore dell’attività; - nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese familiari beneficiano dell’aliquota agevolata anche i possessori che partecipano agli utili in qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; - non deve esserci detenzione di apparecchi destinati al gioco d’azzardo (slot machine, ecc.); - devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà essere presentata, entro e non oltre il 15 ottobre 2020, apposita attestazione su modello predisposto dal Comune. |
7,60‰ |
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
8,60‰ |
Unità immobiliari censite nelle categorie catastali catastale D1 e D7 che sono state costrette a sospendere l’attività, o ad esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, aventi i seguenti requisiti: - immobili utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi, a condizione che ci sia coincidenza tra il soggetto passivo IMU ed il gestore dell’attività; - nel caso in cui l’attività sia gestita da imprese familiari beneficiano dell’aliquota agevolata anche i possessori che partecipano agli utili in qualità di coadiuvanti/collaboratori di impresa; - devono essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. Per beneficiare dell’aliquota agevolata dovrà essere presentata, entro e non oltre il 15 ottobre 2020, apposita attestazione su modello predisposto dal Comune. |
7,60‰ |
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti (non esenti) |
8,60‰ |
Aree fabbricabili |
8,60‰ |