L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2011 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, dispone che al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.
L'art. 4-bis del D.Lgs. n. 149/2011 dispone che al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unit? economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti.
In questa sezione sono riportate le informazioni relative alla rilevazione dati relativi alle autovetture di servizio secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 25 settembre 2014.
Ai fini del censimento devono essere considerati esclusivamente gli autoveicoli di cui il punto a) dell’articolo 54 del Codice della strada, ovvero solo le auto immatricolate come autovetture e NON adibite ai servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai servizi sociali e sanitari, alla vigilanza e intervento sulla rete stradale.
Anno 2021 - 2 autovetture
Anno 2020 - Nessuna Autovettura
Anno 2019 - Nessuna Autovettura
Anno 2018 - Nessuna Autovettura
Anno 2017 - Nessuna Autovettura
Anno 2016 - Nessuna Autovettura
Anno 2015 - Nessuna Autovettura